Giochi di mano, giochi di villano…
Una sentenza della Cassazione assolve un uomo dalle mani lunghe con la motivazione che “Toccare le colleghe non è reato se fatto senza intenti libidinosi” , senza provare l’ebbrezza sessuale. Il signore in questione fu condannato nel 1999 in primo grado ad un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa dalla condizionale), poi assolto nel 2008 perché il fatto non sussisteva, per cui la Procura generale della Corte d’appello di Bologna ricorse in Cassazione. Pare che fosse solito praticare scherzi di cattivo gusto toccando le colleghe di lavoro e ponendo così in essere un comportamento di certo poco raffinato e abituale (sentenza 30969). Baciava ed abbracciava tutte con trasporto per affetto, non per soddisfare istinti sessuali (tesi della difesa).
La Presidente di Telefono Rosa dichiara “ Vorrei sapere come è stata misurata la libidine, ma sono molto preoccupata per il messaggio, assurdo, che la sentenza lancia agli uomini. Vorrei che fosse chiaro: anche se si sfiora una mano e non è gradito, è un comportamento da non tenere. Le donne non sono oggetto…È inutile inasprire le pene, fare nuove leggi, se poi si mandano messaggi così assurdi e così sbagliati. È un fatto del tutto dannoso”.
Invece Pia Covre, del Comitato diritti delle prostitute, commenta: “ La sentenza dimostra che la donna non è rispettata. È una sentenza non giusta e non vera. Sono io a determinare se uno mi può toccare o meno. E se una persona si è rivolta ad un tribunale vuol dire che c’è stato un abuso e che quindi quell’atto non era permesso.”
Esagerano le donne o è esagerata la motivazione della sentenza? Quest’ultima, a mio avviso , crea un precedente giurisprudenziale da non sottovalutare perché fa prevalere l’ intenzionalità dell’accusato, semplicemente dichiarata, sulle istanze della vittima. Mi sono chiesta che cosa avrei fatto io al posto della signora/ina che ha osato denunciare.Probabilmente prima avrei cercato di dissuadere il signore dai suoi affettuosi slanci, con modi garbati ma inequivocabili. Poiché il teatro delle scene era un mercato ortofrutticolo, mi sarei zavorrata a terra con due angurie da 25 kg nella speranza che , tentando di sollevarmi, gli venisse un’ernia e avrei intrapreso un bel tiro al bersaglio con pomodori marci. Infine l’avrei denunciato.
La vicenda risale al 1996. Ci sono voluti ben 13 anni per arrivare al verdetto finale che suscita qualche perplessità :
1. Chi stabilisce se c’è ebbrezza sessuale? Leggendo le notizie sul caso specifico mi sono chiesta come mai l’accusato non abbia esplicato siffatte affettuosità anche a riguardo dei colleghi maschi e, perfidamente, ho concluso che forse temeva di ricevere un immediato pugno in un occhio.
2. La prima volta si potrebbe anche tollerare un comportamento percepito come fastidioso limitandosi a contestarlo, alla seconda si reagisce. Poiché reiterato e definito di cattivo gusto, può essere inteso come molesto?
3. Se un comportamento reiterato è definito di cattivo gusto, prevale il diritto ad essere lasciati in pace o quello di continuare a infastidire a discapito della sensibilità di chi si sente offeso? La diseducazione del disturbatore è un’attenuante che può giustificare qualsiasi forma di prevaricazione? La reiterazione del comportamento avrebbe richiesto perlomeno un’ammonizione o un’ammenda.
4. Chi subisce siffatte attenzioni , deve capire psicologicamente le motivazioni di chi offende ( amicizia, eccessiva confidenza, scherzosità dichiarate da lui e non condivise da lei ) e può denunciare solo se c’è desiderio sessuale? Chi ha subito può divenire colpevole per non avere “capito” o non aver tollerato la maleducazione del disturbatore? A maggior ragione non si dovrebbe agire contro un insano di mente che magari compie abuso, proprio perché incapace di intendere e volere.
A pensarci bene però questa sentenza è un’arma a doppio taglio. Quando qualche disturbatore , che potrà quindi spacciarsi come semplice maleducato, importunerà le donne con gesti o frasi non gradite, se non imbarazzanti, che potranno essere giustificati dall’impulso di scherzosa affettuosità, finalmente anch’esse si sentiranno maleducatamente legittimate a:
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sputare in faccia al molestatore dicendo che piove.
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mollargli quattro ceffoni , solenni e ben assestati, asserendo che stavano giocando innocentemente .
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scalpitare come ciucci, sperando di centrare il bersaglio, per misurarne la libido a scanso di equivoci prima di sporgere denuncia.
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gridare e svergognarlo pubblicamente sfoggiando un colorito repertorio di male parole che sviliranno la leggiadria femminile, ma in compenso trasmetteranno forte e chiaro il messaggio a tutti, anche a chi è estraneo ai fatti e non vorrebbe sentire.
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indossare abiti con una piccola ghigliottina incorporata , che al contatto molesto tronca l’eventuale mano morta recidiva, o che sprigionano spray paralizzante per 48 ore
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mobilitare tutte le associazioni femminili qualora il malcapitato osi sporgere denuncia. In tal caso dovrà prima affrontare la maleducazione( vedi punto 2 sopra) di tante altre.
Forse siffatte brutali e provocatorie iniziative, ispirate dal detto “chi fa da sé, fa per tre”, potrebbero servire a smuovere i deviati neuroni maschili o perlomeno a fare tenere le zampe a posto.
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Brava Skip. Le sentenze sono sempre contro le donne che devono, per buona norma, essere educate e non provocare.
Concordo con il pensiero di filo. E’ ora di smetterla con queste assurdità e soprattuto con sentenze discriminanti a discapito delle donne.
Brava skip! Forse le iniziative suggerite sono brutali, ma sicuramente efficaci nei confronit dei malati neuroni maschili.
@ filo- annarita: oltre il danno la beffa, e allora si procede come la signora della vignetta
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